Whistleblowing: l’anonimato

L’OBBLIGO DI RISERVATEZZA


Preservare l’originalità di un testo è un imperativo, e ciò richiede una distinzione chiara tra confidenzialità e anonimato. L’attenzione alla protezione della confidenzialità sembra sottolineare la necessità di divulgare l’autore della segnalazione, estendendo così il concetto di riservatezza al di là del mero processo di segnalazione, coinvolgendo anche i soggetti menzionati e tutti i dati identificativi pertinenti.

Sorge un interessante dilemma nel caso in cui il segnalante, pur non rivelando direttamente il proprio nome e cognome, fornisca elementi sufficienti per l’identificazione. Allo stesso modo, ci interroghiamo su come affrontare le indagini relative a una segnalazione anonima, in cui il destinatario è all’oscuro dell’identità del segnalante, ma il segnalato potrebbe comunque scoprire la fonte e prendere misure punitive.

L’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 24/2023 offre una direzione chiara in questi scenari, garantendo ai segnalanti anonimi il diritto alla tutela se vengono successivamente identificati e subiscono ritorsioni. Tale disposizione sottolinea, con maggior enfasi, l’importanza di applicare il principio di riservatezza a tutte le fasi del processo di verifica della segnalazione, al fine di preservare il potenziale destinatario da possibili azioni di responsabilità.

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