I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI
Nel caso in cui la presentazione interna di segnalazioni avvenga attraverso un canale diverso da quello previamente designato e autorizzato dall’amministrazione o dall’ente competente (ad esempio, all’interno di enti pubblici, a un dirigente o funzionario diverso dal RPCT), e qualora il segnalante dichiari esplicitamente l’intenzione di usufruire delle protezioni fornite dalla normativa sul whistleblowing o se tale intenzione è deducibile dalla segnalazione stessa, tale comunicazione sarà considerata come “segnalazione di whistleblowing”. In tal caso, entro sette giorni dal ricevimento, dovrà essere inoltrata al soggetto interno competente, con contemporanea comunicazione al segnalante riguardo alla trasmissione.
Al contrario, nel caso in cui il segnalante non dichiari chiaramente l’intenzione di usufruire delle protezioni o se tale intenzione non sia deducibile dalla segnalazione stessa, questa verrà trattata come una segnalazione ordinaria.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 prevede la possibilità di presentare la segnalazione al superiore gerarchico. Se il segnalante, in questa circostanza, dichiara di voler usufruire delle protezioni come whistleblower o se tale intenzione è deducibile dalla segnalazione, il superiore gerarchico è tenuto a trasmetterla al soggetto competente entro sette giorni, come già indicato.
Si sottolinea, comunque, che una segnalazione indirizzata a un soggetto non competente potrebbe essere considerata come whistleblowing anche nel caso in cui l’intenzione di usufruire delle protezioni emerga da comportamenti conclusivi, come ad esempio l’utilizzo di modulistica specifica per le segnalazioni di whistleblowing o il richiamo esplicito alla normativa pertinente.